Seitenanfang

Politik

Sprungmarken



Suche, Really Simple Syndication (RSS) und Hauptnavigation



Weitere Angebote



Hauptinhalt

FAUNA SELVATICA E CACCIA

ASPETTI GENERALI

Le Regioni garantiranno il rispetto delle Direttive protezione uccelli (79/409/CEE) e habitat (92/43/CEE) che comporta l’obbligo della creazione della rete Natura 2000 e con essa di una rete ecologica continua e non frammentata, che secondo lo stesso Ministero dell’Ambiente deve essere imperniata sui parchi e sulle riserve naturali sia nazionali che regionali e provinciali, da collegare fra loro e con le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e le proposte dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC): ciò permetterà la costruzione di una Rete Ecologica Provinciale che deve raccordarsi ed integrarsi con gli istituti di protezione della fauna selvatica.

Gli Enti Locali si dovranno impegnare  a programmare e coordinare le Province e Regioni relativamente agli interventi di tutela, recupero e cura della fauna selvatica, lotta al bracconaggio, agli avvelenamenti; in materia di protezione della fauna  cosiddetta minore (come anfibi e rettili) e di detenzione e commercio di animali esotici, gli Enti Locali interverranno attraverso apposite leggi regionali elaborate congiuntamente alla LAV.

Gli Enti Locali, le Province e le Regioni garantiranno una politica faunistico-venatoria pienamente rispondente ai principi ed alle disposizioni delle leggi quadro sulla caccia n.157/92 e sui parchi n.394/91, senza alcuna forzatura o interpretazione di comodo tesa a smantellare i regimi di protezione garantiti anche a livello internazionale in materia di specie, tempi, modi e luoghi di caccia, anche in ossequio alle indicazioni del mondo scientifico. A tal fine, considerato che la riforma del Titolo V della Costituzione ha riaffermato l’inderogabilità della normativa statale in materia, dovranno essere riviste le eventuali disposizioni già vigenti emanate nel corso degli ultimi anni che hanno prodotto una discrasia fra il quadro normativo nazionale e comunitario e la legislazione regionale.

Le Regioni non dovranno pertanto consentire in nessun modo ai cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia l’attività venatoria da appostamento nei confronti della fauna selvatica migratoria .

Le Regioni non attueranno - né consentiranno alle Province di farlo - alcuna liberalizzazione della caccia ai piccoli uccelli protetti (passeri, fringuelli, ecc.) voluta con la legge 221/2002 strumentalizzando il potere di deroga ex art. 9 Direttiva 70/409/CEE. Solo in casi di accertati danni alle colture sarà possibile attuare gli interventi di controllo della fauna nei modi e nei termini stabiliti dall'art.19 della legge statale 157/92 (parere obbligatorio Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, affidamento delle operazioni solo a personale pubblico e conduttori dei fondi, ecc.) e in maniera conforme con quanto stabilito dalla legge dovranno essere approvate nuove metodologie per il contenimento della fauna selvatica in eccesso da applicarsi nei confronti delle popolazioni dei cinghiali, corvidi, cervidi, volpi, assegnando un ruolo primario ai metodi ecologici rispetto a quelli cruenti (introduzione delle tecniche di colture a perdere e foraggiamento, eliminazione dei depositi di rifiuti, metodi di dissuasione per limitare la predazione degli animali domestici da parte delle volpi) e il contemporaneo ridimensionamento dei metodi di abbattimento.

Trattandosi di una pratica eticamente inaccettabile e, comunque, illegittima secondo la Direttive 79/409/CEE e le Convenzioni di Berna e di Parigi, Gli Enti Locali Regioni si asterranno dall’autorizzare impianti di cattura di uccelli vivi a scopo di richiamo. Le Regioni istituiranno le prescritte zone di protezione lungo le rotte migratorie segnalate dall’INFS. I ripopolamenti di fauna selvatica saranno mirati alla riproduzione in natura con l’obiettivo inderogabile di eliminare ogni forma di ripopolamento pronta cacciaî, abbandonando comunque e da subito l’importazione di animali dall’estero.

CALENDARIO VENATORIO

Il Calendario venatorio annuale dovrà prevedere:

- l’apertura della caccia non prima della terza decade di settembre (nessuna pre-apertura o caccia anticipata);

- la moratoria per 5 anni della caccia a specie in forte declino ed a rischio (allodola, quaglia, coturnice, tortora, marzaiola, beccaccia, frullino, combattente, canapiglia, codone) e delle autorizzazioni per l’allevamento a qualunque scopo ed il ripopolamento di ungulati, soprattutto il cinghiale;

- la limitazione della caccia a tre giornate fisse prestabilite con esclusione della domenica (anche per evitare i noti, frequenti tragici episodi di ferimenti e incidenti di caccia) ed a 5 capi quotidiani di animali per ogni cacciatore.

BOCCONI AVVELENATI

Le campagne di disseminazione delle polpette avvelenate nei territori di caccia (Aziende faunistico-venatorie, zone addestramento cani, ecc.) sono un fenomeno ormai endemico che si ripete ogni anno specie nel periodo in cui vengono iniziati i ripopolamenti. Per questo, come già avvenuto in alcune Regioni, è necessaria una legge che imponga misure straordinarie ed efficaci come il divieto di caccia ope legis in tutte le zone ove si verificano casi di avvelenamento, nonché il bando dei ripopolamenti: analogamente a quanto previsto per i boschi bruciati ove sono vietati pascolo e costruzioni, anche nelle aree di caccia deve essere previsto un meccanismo che scoraggi gli avvelenamenti.

Service-Angebote

ESTERO

Gli Animalisti in Europa
La Vittoria del Partito Animalista Olandese